Diritto di abitazione della casa famigliare riconosciuto dall’art. 540, II comma c.c., al coniuge superstite.
Cosa accade alla casa famigliare quando un coniuge muore?
Il coniuge superstite ha dei diritti sull’immobile in questione, indipendentemente dalla successione mortis causa?
Con l’apertura della successione mortis causa, il coniuge superstite diviene titolare di un diritto reale ed in particolare del diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e ciò, non a titolo successorio “derivativo”, ma in forza di un diverso titolo costitutivo.
Il titolo in forza del quale il coniuge superstite acquista il diritto reale di abitazione sulla casa famigliare ed il diritto d’uso sui mobili che la arredano, è fondato, sic et simpliciter, sulla qualità di coniuge. Questo significa che quand’anche il coniuge superstite dovesse rinunciare all’eredità del coniuge defunto, ovvero, ci fosse un testamento in cui la casa famigliare venisse attribuita insieme ai mobili che la arredano, a favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare “ipso iure” l’acquisto, sia del diritto di abitazione che del diritto di uso dei mobili, senza dover ricorrere all’azione di riduzione.
Cosa dice l’art. 540, II comma c.c.? L’art. 540, II comma c.c. statuisce che : “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.”
Qual è la ratio della norma? Il nostro legislatore con la norma de qua, ha voluto tutelare il coniuge sopravvissuto, sia sul piano patrimoniale che su quello etico-sentimentale ed evitargli così i danni che la ricerca di un nuovo alloggio potrebbe comportare alla stabilità delle sue abitudini di vita.
È bene precisare che per casa famigliare deve intendersi la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius; deve pertanto trattarsi dell’immobile destinato per comune volontà dei coniugi, a principale luogo di esercizio della vita matrimoniale (cfr. art. 144 c.c.).
Il diritto di abitazione, non potrà mai estendersi ad un ulteriore e diverso immobile, autonomo rispetto alla sede della vita domestica ossia non utilizzato per le esigenze abitative della “comunità familiare”.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha stabilito che il diritto di abitazione non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, in quanto la nozione di “casa adibita a residenza familiare” corrisponde esclusivamente “all’alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia “(ex plurimis: Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023) (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4088 del 14 marzo 2012).
Il diritto di abitazione è bene ricordarlo, è opponibile al creditore pignoratizio di un qualsiasi coerede anche nell’ipotesi in cui tale diritto non sia stato trascritto.
La Suprema Corte ha in più occasioni confermato l’esclusione della necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. ai fini della sua opponibilità al creditore, aggiudicatario in sede di asta di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede.
Il diritto di abitazione sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge superstite, sussiste tuttavia solo se l’immobile adibito alla residenza famigliare, sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge sopravvissuto, mentre non sorge ove l’immobile sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo; in tale ultima ipotesi peraltro, non spetta al coniuge superstite neppure l'equivalente monetario del predetto diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto.
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, dunque presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa famigliare e del relativo arredamento, al de cuius in esclusiva, o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo trovare applicazione l’art. 540 II comma c.c. nel caso di comunione degli stessi beni (immobile ed arredi) tra il coniuge defunto ed altri soggetti.
È bene altresì precisare che i diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma II c.c., non spettano al coniuge separato senza addebito, per evidenti ragioni; infatti, se è vero che il coniuge separato fino alla sentenza di divorzio mantiene il suo status di coniuge, è altresì vero che lo stesso non abita più nella casa famigliare, essendo stato autorizzato dal Giudice a trasferire la propria residenza altrove.
Inoltre, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, ai diritti di uso e di abitazione previsti dall’art. 540 c.c., non si applicano le norme di cui agli artt. 1021, 1022 c.c.
Ad esempio, se in costanza di matrimonio era l’intera villa, ad essere utilizzata quale abitazione famigliare, è questa che va necessariamente qualificata come “casa familiare” ed è su di essa che il coniuge superstite è legittimato ad esercitare il diritto di abitazione, a prescindere dalla situazione dell’immobile per come risulta dichiarata in catasto ed al fisco. Inoltre, l’eventuale successore nella nuda proprietà non può costringere il coniuge superstite a concentrare l’esercizio del suo diritto di abitazione e di uso del mobilio, solo sulla parte dell’immobile che risulta sufficiente a soddisfare lo stretto bisogno “dell’alloggio”. Inoltre, è bene precisare che le successive scelte del coniuge superstite, di consentire l'utilizzazione del bene al uno dei figli e ad altri congiunti, restringendo il proprio diritto reale a una parte dell’immobile, non potranno configurare quale causa di estinzione, neppure parziale, dei diritti acquistati ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.
E per il convivente di fatto, superstite, cosa è previsto? Lo scopriremo nel prossimo articolo.
Avv. Sabrina Mellini