Spesso ci viene chiesto se sia legittimo registrare una conversazione e se non sia una violazione della privacy dei nostri interlocutori che vengono registrati. Ebbene, a riguardo la Corte di Cassazione si è già pronunciata in passato e proprio in relazione agli aspetti privacy, lo fa anche con una Ordinanza recente del settembre 2024, n. 24797/2024, il cui oggetto del contendere è una registrazione effettuata da un dipendente e relativa ad una conversazione avuta dallo stesso con i rappresentanti dell’azienda. Nel procedimento viene coinvolta anche l’Autorità Garante della Privacy, che in sede di reclamo proposto dall’Azienda, aveva respinto la richiesta di cancellazione della predetta registrazione, in quanto si trattava di operazioni di trattamento svolte per esclusive finalità di contestazione di addebiti nell’ambito del rapporto di lavoro. L’Azienda propone ricorso dinanzi al Tribunale di Venezia che pronuncia una sentenza in cui statuisce che il trattamento dei dati è avvenuto in violazione dei principi di cui all’art. 5 del GDPR, in quanto la registrazione è stata eseguita senza che al momento vi fossero esigenze difensive dell’autore della registrazione e che sebbene esistente un contenzioso dei dipendenti verso l’azienda, la registrazione è stata conservata e ceduta ai colleghi dall’autore a distanza di anni per intentare le cause all’azienda. Il dipendente presenta ricorso in Cassazione. I dirigenti presentano controricorso e così anche il Garante promuove controricorso. Ovviamente tutti con motivi diversi. La Suprema Corte, letti, ricorso e controricorsi, emette Ordinanza così motivata: Vengono risolte dapprima le questioni preliminari relative sull’ammissibilità del ricorso incidentale del Garante ritenuto tardivo e ammesso dalla Corte con rigetto delle eccezioni dei dirigenti aziendali e con precisazione del ruolo pubblico ed amministrativo della predetta Autorità di controllo che mira a tutelare interessi pubblici e ad assicurare la corretta applicazione della normativa vigente; Nel merito dei motivi di ricorso: a) Il ricorrente principale invoca, con il primo motivo di ricorso, l’applicazione dell’art. 5 del D.lgs. 196/2003, rilevando che sotto la vigenza di questa normativa (fino al settembre 2018) si era formata una giurisprudenza uniforme, secondo cui il soggetto che effettua questo trattamento dei dati non è soggetto all’applicazione di queste disposizioni normative se non sono destinate alla diffusione sistematica, ma conservano il carattere personale. La registrazione, infatti, era stata effettuata nel novembre 2016, per cui era d’obbligo l’applicazione nel Codice Privacy e il carattere professionale della registrazione non determina come finalità quella diffusione sistematica dei dati ma il trattamento rimane personale. b) Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, eccepisce la violazione degli artt. 5,6,9,21 del Regolamento UE – GDPR 2016/679 che ha rivoluzionato e modificato il Codice Privacy e che ha permesso modifiche ed integrazioni a quest’ultimo grazie all’emanazione del D. Lgs. 101/2018. Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. d), il ricorrente sostiene erroneo il giudizio del Tribunale di Venezia perché la registrazione avvenuta tra presenti è legittima così come è legittima la consegna a terzi per il perseguimento di un legittimo interesse a tutela di un diritto fondamentale dell’interessato, ovvero la “difesa in giudizio”. Tale motivo di ricorso veniva avallato in toto dalla difesa del Garante. c) Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava il fatto che il Tribunale non avesse ascoltato integralmente la registrazione; d) Con il quarto motivo, il ricorrente lamentava l’erronea applicazione da parte del Tribunale del decreto ministeriale di regolamentazione degli onorari e spese legali di giudizio. La Corte ritiene i primi tre motivi fondati e statuisce che la sentenza del Tribunale è errata in quanto dava una lettura erronea della normativa applicabile al caso oggetto del procedimento e cassa il provvedimento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il diritto di difesa in giudizio consente, ai sensi dell’art. 24 lett. f) del D. Lgs. 196/2003, di prescindere dal consenso della parte interessata, a condizione che i dati siano trattati e conservati per la specifica finalità – della difesa in giudizio – e per tutte quelle attività anche precedenti al giudizio, ma prodromiche all’instaurazione dello stesso (Cass. 33809 del 12/11/2021). La liceità del trattamento non è relativa al chi o al come, ma rileva la finalità che è quella di difendere un diritto fondamentale dell’interessato. Per cui gli organi e le autorità giudiziarie devono comporre le esigenze di riservatezza con quelle del giusto processo (Cass. 9314 del 04/04/2023). Se poi si guarda ai testi degli artt. 4 e 47 del GDPR, nonché al Considerando 20 del medesimo regolamento, non si può che aderire alla motivazione fornita dalla Corte di Cassazione. La stessa Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 02/03/2023, stabilisce che nel caso in cui dati personali di terzi vengono utilizzati in un giudizio, dovrà essere il Giudice nazionale a ponderare il caso specifico con piena cognizione di causa e nel rispetto del principio di proporzionalità. In conclusione, la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che non è soggetta a comunicazione preventiva e a preventivo consenso l’attività di registrazione di una conversazione tra soggetti presenti per l’utilizzo in sede giudiziaria a tutela di diritti ed interessi fondamentali per l’interessato. Tali principi erano sanciti nel vecchio Codice Privacy ma rimangono forti e vigenti anche nel Nuovo GDPR 2016/679 entrato in vigore nel maggio 2018. Per cui è assolutamente legittimo il trattamento dei dati personali oggetto di una registrazione tra presenti, senza raccolta di consenso degli interessati, purché effettuato nel rispetto del criterio di “minimizzazione” ove sia indispensabile per la tutela di interessi vitali della persona che li divulga o della sua famiglia (Cass. n. 9922 del 28/03/2022). Si allega Ordinanza Cass. n. 24797/2024 Avv. Vincenza D’Anna
Innanzitutto, occorre precisare cosa debba intendersi per conviventi di fatto. La legge n. 76/2016, meglio conosciuta come legge Cirinnà, definisce i conviventi, quali persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Se il convivente defunto risulta essere stato proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa, per due anni, ovvero per un periodo pari alla convivenza se detta convivenza è superiore a due anni e comunque, non oltre i cinque anni. Inoltre, se nella stessa casa comune, coabitano con il convivente di fatto superstite, figli minori o figli disabili dello stesso, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, per un periodo non inferiore a tre anni. Questo quanto stabilisce l’art. 1 comma 42 della legge 76/2016. E tutto ciò anche in presenza di eredi. Si ritiene che il tempo stabilito dalla legge sia ragionevolmente sufficiente a consentire al convivente di fatto superstite, di trovare una altra soluzione abitativa, di fronte alle “pretese restitutorie” degli eredi del defunto. Il diritto di abitazione prevede ovviamente anche il diritto di uso dei mobili che la arredano se di proprietà del defunto, ovvero di proprietà comune. Il diritto di abitazione nella casa comune di residenza, tuttavia viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella stessa, o in caso di matrimonio, di unione civile o di una nuova convivenza di fatto. Questo perché, intraprendere da parte del convivente di fatto superstite, un nuovo progetto di vita, è del tutto incompatibile con l’esigenza di tutela, connessa al precedente rapporto sentimentale. Ma qual è la natura del diritto di abitazione spettante al convivente superstite? Non si tratta di un diritto reale, qual è quello riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al coniuge superstite, bensì di un mero diritto personale di godimento che il convivente di fatto superstite acquista in forza della così detta “ comunanza di vita ” attuata, tra le altre cose, anche attraverso la coabitazione nell’immobile che entrambi i conviventi avevano scelto quale comune residenza. Il convivente superstite, per tutelare il suo diritto contro pretese di terzi soggetti e cioè nel caso in cui si verifichi un’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa compiuta in suo danno da altri soggetti (ad es. gli eredi), ha la possibilità di avvalersi della così detta tutela possessoria (cfr. Cassazione, sezione II, sentenza n. 7214 del 21 marzo 2013; sezione II, sentenza n. 7 del 2 gennaio 2014). Va altresì precisato che il diritto di abitazione viene riconosciuto al convivente di fatto anche nel caso in cui la coppia non abbia precedentemente provveduto a formalizzare la propria relazione presso il Comune di residenza, ossia anche nel caso in cui non si sia recata presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e abbia dichiarato di coabitare presso la medesima unità immobiliare con susseguente registrazione della predetta dichiarazione da parte dell’ufficio anagrafe che rilascia formalmente il certificato di convivenza. Pertanto, se la convivenza non dovesse essere stata dichiarata all’anagrafe, lo status di convivente, potrà essere riconosciuto sulla base di una mera autocertificazione prodotta dal convivente superstite, anche nel caso in cui questi non abbia la residenza anagrafica nella casa di proprietà del defunto. Significativa è la risposta della Agenzia delle Entrate del 12/10/2018 n. 37, con cui la stessa ha precisato che, per il riconoscimento del diritto di abitazione, il convivente di fatto superstite che non risiede anagraficamente nell’immobile del convivente defunto, può dimostrare il suo stato di convivente anche a mezzo di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Se hai bisogno di una consulenza in materia di diritto successorio rivolgiti al nostro studio. Avv. Sabrina Mellini
Il Bed & Breakfast è un’attività che consiste nel concedere a terzi l’uso di una o più camere del proprio appartamento verso un determinato corrispettivo e per un periodo più o meno breve, tenuto presente il particolare settore in cui tali contratti trovano applicazione e del tipo di soggiorno per lo più precario e mai stabile nel tempo. Dunque, si indica una forma di dimora particolare ed informale; la prestazione fornita consiste nel pernottamento e nella prima colazione, in ciò differenziandosi dall’affittacamere. Le prestazioni accessorie, prima tra tutte la colazione , rappresentano comunque l’elemento indispensabile non solo per configurare l’attività di B&B, ma anche per contraddistinguerla dalla normale locazione dell’alloggio, dove la persona del locatore, a differenza della prima, resta assolutamente estranea alla vita del conduttore. Si deve trattare in ogni caso di una attività a conduzione familiare, condotta cioè da privati all’interno della propria abitazione e dimora, ovvero il luogo in cui si vive abitualmente e trova disciplina prevalentemente nelle leggi regionali che, direttamente o meno, si riportano poi alla L. n. 135/2001. Il numero massimo di stanze e posti letto adibite al servizio varia a seconda della legge regionale; in genere c’è un limite di 3 stanze e 6 posti letto, ma alcune regioni ne consentono di più. Anche le superfici delle camere sono disposte dalle leggi regionali. Vanno naturalmente rispettati requisiti igienico-sanitari e bisogna essere in possesso del certificato di abitabilità e di conformità di tutti gli impianti alle norme vigenti in materia. Normalmente per aprire un B&B è sufficiente comunicare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 19 della L. n. 241/1990. In linea generale, per l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast il soggetto interessato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) i requisiti previsti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); b) i requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti; c) i requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente. Il SUAP, ricevuta la segnalazione certificata di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, sempre in via telematica, al Comune, all’Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza e, a fini informativi, ne trasmette altresì copia alla Provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio. Per somministrare la prima colazione occorre presentare all’ASL competente territorialmente una Notifica sanitaria relativa alla sicurezza alimentare dei cibi messi a disposizione degli ospiti. Il modello per la notifica di inizio, variazione o cessazione dell’attività è rinvenibile sul sito internet regionale; si rappresenta che la colazione fornita deve essere composta di cibi preconfezionati poiché i B&B non sono autorizzati a preparare, manipolare e servire alimenti, salvo diverse disposizioni regionali. Dal punto di vista fiscale (secondo la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 155 del 13 ottobre 2000) non è necessario aprire una partita IVA in quanto l’attività di B&B deve essere esercitata in modo saltuario, ed è sufficiente il codice fiscale del titolare da apporsi anche sulla ricevuta (non fiscale) che è obbligatorio rilasciare al momento del pagamento. Al fine di documentare la riscossione delle somme deve essere rilasciata una ricevuta di quietanza (anche utilizzando i blocchetti prestampati che si trovano comunemente in commercio), redatta in duplice copia, con numerazione progressiva, data di emissione, corrispettivo incassato, quantità di giorni di permanenza del cliente, timbro e firma. Sulle ricevute di importo superiore ad euro 77,47 deve essere applicata la marca da bollo da euro 2,00. Trattandosi per legge di attività saltuaria, è inoltre obbligatoria la chiusura per alcuni mesi all’anno e non sono consentiti soggiorni per più di 30 giorni consecutivi. Molti gestori di B&B decidono di incrementare le proprie entrate offrendo ai propri ospiti attività alternative come passeggiate naturalistiche, corsi di cucina e altre attività legate al territorio. Avv. Giacomo Graziano
Nuovo DDL – L. 13 dicembre 2024 n. 203 ENTRATA IN VIGORE IL 12 GENNAIO 2025 Continuando la nostra disamina tra le Novità della recente Normativa sul Collegato Lavoro, in questo articolo parleremo di: 13. Art.7 della Legge : Sospensione Decorrenza Termini degli adempimenti fiscali e contributivi per liberi professionisti. Vengono sospesi i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi, nel caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio. La sospensione decorre, in caso di parto, dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto; in caso di interruzione della gravidanza, fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione medesima. Medesima sospensione si applica anche al libero professionista che sia temporaneamente impossibilitato a svolgere la sua professione, per infortunio o malattia grave, ricovero ospedaliero d’urgenza, del proprio figlio minorenne o per intervento chirurgico dello stesso e debba assistere il figlio minore. Il tutto previa trasmissione, agli Enti di riferimento che devono applicare la sospensione dei termini di decorrenza degli adempimenti, entro 15 giorni dall’evento, di certificato medico attestante tute le informazioni utili e necessarie, nonché copia dei mandati professionali assegnati al professionista, perché l’Ente applichi la sospensione predetta. 14. Art.23 della Legge : Rateizzazione debiti contributivi. Viene introdotta la possibilità per gli Enti INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi che non sono ancora stati affidati alla riscossione e per i casi previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, ancora da emanarsi, previa domanda dell’interessato e con la possibilità di effettuare fino ad un massimo 60 rate. La misura, avrà valore dal 1° gennaio 2025, e mira ad una regolarizzazione spontanea delle posizioni contributive insolute o che potrebbe diventare tali, aiutando le imprese e i datori di lavori in difficoltà economiche. 15. Art.1 della Legge : Novità in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: La Sicurezza sul Lavoro è già ampiamente disciplinata, ma è materia che va attenzionata e tenuta sotto controllo, perché le norme non rimangano solo scritte ma applicate dalle imprese e dai lavoratori: In particolare: Lett. b): Ministero del Lavoro redigerà annualmente una relazione da fornire alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dovrà prevedere anche l’indicazione di eventuali misure migliorative delle condizioni di sicurezza ancora precarie; Lett. d) punto 1.1: questa lettera estende una misura di sicurezza che già per molte imprese è un obbligo e/o è prevista nel CCNL di settore: la cosiddetta “visita pre-assuntiva”. Cioè, la possibilità per l’impresa di effettuare una visita medica con il medico competente aziendale, prima dell’assunzione, in modo da meglio valutare l’idoneità alla specifica mansione a cui il lavoratore sarebbe destinato una volta assunto. Lett. d) punto 1.3: solitamente dopo assenze dal lavoro superiori a 60 giorni, prima di riammettere il lavoratore nell’impresa, il datore è obbligato a sottoporlo a visita dal medico competente aziendale. Ebbene, con questo nuovo dettato normativo, vi è l’opportunità che tale visita se effettuarla o non effettuarla, viene lasciata alla libera valutazione del medico competente aziendale; Lett. d) punto 2.: Rimando nell’ambito della visita del medico competente aziendale, viene previsto, in modo innovativo, che, qualora il sia necessario sottoporre il lavoratore ad esami clinici e diagnostici, se il lavoratore li ha già effettuati e tali esami sono presenti nella cartella clinica del lavoratore, il medico competente può evitare di farglieli ripetere; Lett. e): Questa novità riguarda tutte quelle attività lavorative svolte in ambienti chiusi, in sotterranei o semi sotterranei, e qualora tali lavorazioni diano luogo ad emissioni nocive per il lavoratore: In tutti questi casi, per poter svolgere attività in tali luoghi, il datore di lavoro deve comunicare, con pec, all’Ispettorato del lavoro competente territorialmente, l’utilizzo dei locali e comunicando contestualmente tutta la documentazione necessaria che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione, salvo casi espressi di divieto. La documentazione da produrre è indicata in apposita Circolare dello stesso Ispettorato – INL, che alleghiamo per Vs. conoscenza, con anche l’Allegato IV del D. Lgs. 81/2008 in materia di requisiti dei luoghi di lavoro. Avv. Vincenza D'Anna
Diritto di abitazione della casa famigliare riconosciuto dall’art. 540, II comma c.c., al coniuge superstite. Cosa accade alla casa famigliare quando un coniuge muore? Il coniuge superstite ha dei diritti sull’immobile in questione, indipendentemente dalla successione mortis causa? Con l’apertura della successione mortis causa , il coniuge superstite diviene titolare di un diritto reale ed in particolare del diritto reale di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e ciò, non a titolo successorio “derivativo”, ma in forza di un diverso titolo costitutivo. Il titolo in forza del quale il coniuge superstite acquista il diritto reale di abitazione sulla casa famigliare ed il diritto d’uso sui mobili che la arredano, è fondato, sic et simpliciter , sulla qualità di coniuge. Questo significa che quand’anche il coniuge superstite dovesse rinunciare all’eredità del coniuge defunto, ovvero, ci fosse un testamento in cui la casa famigliare venisse attribuita insieme ai mobili che la arredano, a favore di terzi, il coniuge superstite potrà invocare “ ipso iure ” l’acquisto, sia del diritto di abitazione che del diritto di uso dei mobili, senza dover ricorrere all’azione di riduzione. Cosa dice l’art. 540, II comma c.c.? L’art. 540, II comma c.c. statuisce che : “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.” Qual è la ratio della norma? Il nostro legislatore con la norma de qua, ha voluto tutelare il coniuge sopravvissuto, sia sul piano patrimoniale che su quello etico-sentimentale ed evitargli così i danni che la ricerca di un nuovo alloggio potrebbe comportare alla stabilità delle sue abitudini di vita. È bene precisare che per casa famigliare deve intendersi la sola casa adibita a residenza familiare e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius; deve pertanto trattarsi dell’immobile destinato per comune volontà dei coniugi, a principale luogo di esercizio della vita matrimoniale (cfr. art. 144 c.c.). Il diritto di abitazione, non potrà mai estendersi ad un ulteriore e diverso immobile, autonomo rispetto alla sede della vita domestica ossia non utilizzato per le esigenze abitative della “comunità familiare”. La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha stabilito che il diritto di abitazione non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, in quanto la nozione di “casa adibita a residenza familiare” corrisponde esclusivamente “ all’alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia “(ex plurimis : Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7128 del 10 marzo 2023) (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4088 del 14 marzo 2012). Il diritto di abitazione è bene ricordarlo, è opponibile al creditore pignoratizio di un qualsiasi coerede anche nell’ipotesi in cui tale diritto non sia stato trascritto. La Suprema Corte ha in più occasioni confermato l’esclusione della necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. ai fini della sua opponibilità al creditore, aggiudicatario in sede di asta di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede. Il diritto di abitazione sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge superstite, sussiste tuttavia solo se l’immobile adibito alla residenza famigliare, sia di proprietà del " de cuiu s" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge sopravvissuto, mentre non sorge ove l’immobile sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo; in tale ultima ipotesi peraltro, non spetta al coniuge superstite neppure l'equivalente monetario del predetto diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto. I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, dunque presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa famigliare e del relativo arredamento, al de cuius in esclusiva, o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo trovare applicazione l’art. 540 II comma c.c. nel caso di comunione degli stessi beni (immobile ed arredi) tra il coniuge defunto ed altri soggetti . È bene altresì precisare che i diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma II c.c., non spettano al coniuge separato senza addebito, per evidenti ragioni; infatti, se è vero che il coniuge separato fino alla sentenza di divorzio mantiene il suo status di coniuge, è altresì vero che lo stesso non abita più nella casa famigliare, essendo stato autorizzato dal Giudice a trasferire la propria residenza altrove. Inoltre, secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza, ai diritti di uso e di abitazione previsti dall’art. 540 c.c., non si applicano le norme di cui agli artt. 1021, 1022 c.c. Ad esempio, se in costanza di matrimonio era l’intera villa, ad essere utilizzata quale abitazione famigliare, è questa che va necessariamente qualificata come “casa familiare” ed è su di essa che il coniuge superstite è legittimato ad esercitare il diritto di abitazione, a prescindere dalla situazione dell’immobile per come risulta dichiarata in catasto ed al fisco. Inoltre, l’eventuale successore nella nuda proprietà non può costringere il coniuge superstite a concentrare l’esercizio del suo diritto di abitazione e di uso del mobilio, solo sulla parte dell’immobile che risulta sufficiente a soddisfare lo stretto bisogno “dell’alloggio”. Inoltre, è bene precisare che le successive scelte del coniuge superstite, di consentire l'utilizzazione del bene al uno dei figli e ad altri congiunti, restringendo il proprio diritto reale a una parte dell’immobile, non potranno configurare quale causa di estinzione, neppure parziale, dei diritti acquistati ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c. E per il convivente di fatto, superstite, cosa è previsto? Lo scopriremo nel prossimo articolo. Avv. Sabrina Mellini
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 18 giugno 2024, aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui al proprietario di un veicolo circolante privo di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica non spetta alcun risarcimento per le lesioni ricevute dal conducente in conseguenza del sinistro occorsogli. Il rigetto della domanda esaminata dal Tribunale è conseguenza dell’illecito comportamento contrastante con quanto previsto dall’art. 193, co. 1 Codice della Strada (C.d.S.) in base al quale, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli ed i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Il Tribunale napoletano perviene al rigetto della richiesta dell’infortunato condividendo l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non può accordarsi il risarcimento per la lesione di un bene, quando il bene medesimo si trovi in una situazione contra legem , cioè contraria alla legge. In questa particolare ipotesi, la lesione sarebbe da considerarsi ingiusta, visto che lo Stato non può tutelare un soggetto che abbia accettato il rischio di mettersi alla guida di un veicolo non coperto da assicurazione, realizzando un comportamento che fuoriesce dall’oggetto assicurativo coperto dalla polizza. A riguardo, occorre distinguere l’ipotesi in cui il sinistro stradale sia causato dal conducente o proprietario del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa dal caso opposto in cui il veicolo che provoca il sinistro sia regolarmente assicurato, mentre non lo è quello che lo subisce. Infatti mentre nella prima ipotesi, chi si trova alla guida di un veicolo soggetto all’obbligo di stipulare una polizza r.c.a. deve risarcire di tasca propria i danni causati a persone od a cose , quale responsabile civile, anche quando interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il quale, dopo avere soddisfatto il danneggiato, ha titolo per rivalersi ex art. 2055 c.c. sul proprietario e sul conducente del veicolo responsabile del sinistro; a diversa conclusione si perviene nella seconda ipotesi in cui, l’assicuratore è tenuto a risarcire i danni anche a chi è privo della polizza, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 1179/2022). In definitiva è di chiara evidenza che le conseguenze derivanti dalla circolazione di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa ricadrebbero non soltanto sulla parte danneggiata che ha ragione, ma finanche su un qualsiasi terzo trasportato, il quale, non è certo tenuto ad informarsi prima di accettare un “passaggio in macchina” se il vettore sia in regola con l’assicurazione per la r.c.a. Avv. Giacomo Graziano
Nuovo DDL – L. 13 dicembre 2024 n. 203 ENTRATA IN VIGORE IL 12 GENNAIO 2025 Continuando la nostra disamina tra le Novità della recente Normativa sul Collegato Lavoro, in questo articolo parleremo di: 8. Art. 6 della Legge: Cassa integrazione e attività lavorativa: si tratta di una grossa novità, infatti il lavoratore che è stato collocato dall’imprese in “Cassa Integrazione”, adesso, PUO’ svolgere attività di lavoro sia in forma subordinata, presso altra impresa, sia in forma autonoma, previa comunicazione “tempestiva” all’INPS dell’inizio della nuova attività. Chiaramente, in questo periodo, il lavoratore, percependo un reddito da altro lavoro subordinato o da attività d’impresa, non percepirà il trattamento di integrazione salariale previsto per il periodo di Cassa Integrazione. Si tratta sicuramente di incentivazione in favore dei lavoratori a trovare altre opportunità al contempo tutelandoli permettendogli di conservare il posto di lavoro originario. Dal lato delle imprese e dello Stato, è sicuramente una disposizione normativa che mira a ridurre l’incidenza del costo della Cassa Integrazione sulle casse statali dell’INPS. 9. Art.8 della Legge: Fondi di solidarietà: Sia ha un ampliamento delle risorse che riguardano i Fondi di Solidarietà Bilaterali costituiti dopo il 1° maggio 2023: infatti, confluiranno all’interno di questi fondi le risorse già accumulate presso il fondo di integrazione salariale (FIS) da parte di imprese facenti parte del settore a cui fa riferimento ciascuno dei predetti fondi bilaterali. Verranno emessi, dei Decreti attuativi da parte del Ministero del Lavoro e di quello dell’Economia. 10. Art.9 della Legge: Formazione lavoratori somministrati - All’art. 9 sono previste disposizioni volte a favorire una gestione flessibile delle risorse dei fondi bilaterali Formatemp e Ebitemp per la formazione e integrazione al reddito dei lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato. 11. Art. 20 della Legge: Conciliazioni telematiche: In materia di conciliazioni di lavoro, è possibile che si svolgano in via telematica attraverso sistemi e collegamenti audiovisivi, al fine di semplificare la procedura, in mod che possa essere accessibile a tutti e con costi sensibilmente ridotti. Vengono comunque mantenute e ritenute valide le procedure in atto e quelle in presenza. 12. Art. 2 della Legge: Semplificazioni ricorsi INAIL: Vengono semplificate le procedure relative ai ricorsi per gli infortuni sul lavoro, e relativi all’applicazione delle tariffe dei premi assicurativi. Sono sostituiti alcuni articoli del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, relativi ai ricorsi proposti dal datore di lavoro, in quali circostanze e in che modalità. Nei prossimi articoli affronteremo le altre novità del Collegato Lavoro. Avv. Vincenza D’Anna
Continuando la nostra disamina tra le Novità della recente Normativa sul Collegato Lavoro, in questo articolo parleremo di: 4. Art. 10 della Legge: Lavoro in Somministrazione: più semplificazioni e meno vincoli : L’intento del legislatore è quello di incentivare la flessibilità del lavoro e rendere più dinamico il mercato del lavoro. I datori di lavoro saranno quindi legittimati a ricorrere al lavoro somministrato senza limiti e vincoli, sia a tempo determinato che indeterminato. Viene meno il tetto del 30% in proporzione al totale dei lavoratori stabili per il ricorso ai lavoratori somministrati a tempo determinato, per gli assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o per i lavoratori stagionali, o di particolari spettacoli, lavoratori con più di 50 anni, o impiegati in start-up o che vanno a sostituire lavoratori assenti. Poi se il contratto tra lavoratore e agenzia di somministrazione è stato stipulato a tempo indeterminato, è stato soppresso il limite di durata complessiva di una missione a tempo determinato presso l’azienda utilizzatrice, oggi pari a 24 mesi, e con la nuova norma non si hanno limiti. 5. Art. 13 della Legge: Criteri univoci per la Durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato: Per tutti i contratti a tempo determinato, facendo salve le disposizioni più favorevoli previste per il lavoratore nei vai CCNL di settore, il periodo di prova viene fissato in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso: - nei contratti a tempo determinato non superiore ai sei mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni; - nei contratti a tempo determinato, con durata superiore ai sei mesi e inferiori ai dodici mesi, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni. 6. Art.11 della Legge: Attività e Contratti stagional i: Le attività stagionali sono disciplinate dal DPR del 1963 e in alternativa dalla contrattazione collettiva. Con il nuovo DDL Lavoro , si ha un ampliamento del concetto di attività stagionali, tra le quali vi rientrano adesso anche tutte quelle attività per così dire “intensificate” della normale attività lavorativa e per determinati periodi dell’anno, o legate a determinati cicli produttive e/o esigenze tecnico-produttive aziendali, e/o attività riguardanti determinati settori produttivi o mercati in cui opera l’impresa, sempre in ottemperanza a quanto previsto nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. 7. Art. 17 della Legge: Contratto a causa mista : Si tratta di un nuovo istituto contrattuale giuridico di natura ibrida a cui un datore di lavoro può ricorrere nel caso in cui voglia assumere un lavoratore in parte come dipendente e in parte come lavoratore autonomo a partita iva. Ciò consentirebbe, soprattutto ai professionisti di lavorare con contratti di lavoro subordinato part-time e contemporaneamente fornire prestazioni come lavoratori autonomi con partita iva, con un vantaggio per lo stesso lavoratore, che accederebbe al regime fiscale “forfettario” come autonomo, e per l’impresa che godrebbe di una maggiore flessibilità del lavoro, in modo particolare per quelle imprese che hanno al loro attivo più di 250 dipendenti. Nei prossimi articoli affronteremo le altre novità del Collegato Lavoro. Avv. Vincenza D’Anna
È stata emanata la L. 13 Dicembre 2024 n. 203 concernente “Disposizioni in materia di Lavoro” che entrerà in vigore il prossimo 12 Gennaio 2025. Si tratta delle Nuove Norme sul Collegato Lavoro che approdate in Gazzetta Ufficiale hanno introdotto diverse Novità rilevanti per aziende e lavoratori e che è necessario conoscere. L’adozione di questa norma è stata dettata dalla necessità di semplificare alcuni adempimenti, sia per le aziende che per i lavoratori, in tema di disciplina dei contratti di lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc… Andremo ad illustrare nel dettaglio le singole Novità, in questo e in altri successivi articoli che potrai trovare sul nostro sito web e sui nostri profili social. 1. Art.19 della Legge: Niente più licenziamento in caso di assenza ingiustificata ma Risoluzione del rapporto di lavoro. Questa è sicuramente la novità che avrà maggiore impatto sui lavoratori. Infatti: - l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo; - o, in mancanza di previsione contrattuale, l’assenza ingiustificata oltre i quindici giorni, determinerà come conseguenza la “risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore” e quindi una sorta di “dimissione” volontaria del lavoratore senza necessità di formalizzazione attraverso la procedura telematica, oggi prevista ed obbligatoria per l’istituto delle dimissioni volontarie del lavoratore dal rapporto di lavoro. In questo caso, però il datore di lavoro è obbligato a dare comunicazione dell’assenza ingiustificata del lavoratore all’Ispettorato del Lavoro territorialmente per le verifiche sulla veridicità della comunicazione. Nel caso in cui la comunicazione risulti veritiera e l’assenza del lavoratore viene accertato essere ingiustificata, il rapporto di lavoro si considera risolto per volontà del lavoratore. Le suddette disposizioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, però, non si applicano, qualora il lavoratore riesca a dimostrare che la sua non era un’assenza ingiustificata, ma dovuta per impossibilità, per causa di forza maggiore e/o per fatto imputabile al datore di lavoro, comunicando e provando i motivi della sua assenza. Quello che emerge in modo chiaro ed incontrovertibile, da questo nuovo dettato normativo, che, sicuramente, in caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non potrà accedere alla cosiddetta “indennità di disoccupazione” NASPI, in quanto non si verifica alcun licenziamento da parte del datore di lavoro, ma semplici dimissioni volontarie del lavoratore. 2. Art. 14 della Legge: Smart working : Tale modalità di lavoro è stata già disciplinata e ha subito anche diverse modifiche normative. Era già previsto che il datore di lavoro effettuasse degli accordi ad hoc stipulati con il proprio personale su base volontaria sullo smart working. Adesso, con questa nuova norma, viene previsto che il datore di lavoro effettui la comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, comunicando in modo esplicito i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo di lavoro agile oppure entro cinque giorni successivi alla data in cui si verifica la modifica della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile. 3. Artt. 15, 16, 18 : Formazione e Trasformazione dei Contratti di Apprendistato: La norma sul Collegato lavoro estende a tutte le tipologie di apprendistato utilizzo delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. Adesso è possibile trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale. Nei prossimi articoli affronteremo le altre novità del Collegato Lavoro. Avv. Vincenza D’Anna
Ritorniamo sull’argomento successioni mortis causa per affrontare una nuova tematica che è stata esaminata di recente dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite. La sentenza cui ci riferiamo è la n. 31310/2024, pubblicata il 06/12/2024 (Corte Suprema di Cassazione | Giurisprudenza civile dettaglio) e collegata all’ordinanza interlocutoria della Cass. Civ. Sezione II, n. 34852 del 13/12/2023. Nella predetta sentenza la Cassazione Civile a Sezioni Unite affronta il caso del minore chiamato all’eredità. In particolare, la questione che la Cassazione Civile a Sezioni Unite è stata chiamata a dirimere, era la seguente: “ se l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consenta al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età o se tale possibilità sia preclusa, potendo egli solo redigere l’inventario nel termine di legge per poter beneficiare della responsabilità per i pesi ereditari nei limiti di quanto ricevuto .” In altri termini, considerato che l’accettazione con beneficio di inventario costituisce l’unica forma di accettazione dell’eredità per i minori e che essa comporta, ai sensi dell’art. 484 cod. civ., la redazione dell’inventario dei beni caduti in successione, viene chiesto alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario resa dal suo legale rappresentante, (il genitore), quindi anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l’inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all’eredità, con conseguente facoltà di rinuncia all’eredità. Trattasi di una questione che ha ricevuto soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di legittimità, come prospettato dalla ordinanza interlocutoria n.34852/2023 e finalmente risolta dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite. Nell’articolo precedente pubblicato sul nostro sito, abbiamo evidenziato che, qualora il chiamato all’eredità sia un minore, ossia un soggetto incapace di agire, dovrà essere il genitore esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso, a decidere in base alla consistenza del patrimonio ereditario, se accettare o rinunciare all’eredità. Per l’eredità devoluta al minore, il genitore esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso, potrà scegliere tra l’accettazione con beneficio di inventario o la rinuncia, sia l’una che l’altra debbono essere autorizzate dal Giudice Tutelare (art. 320, comma 3, cod. civ.). Il diritto di accettazione è soggetto a prescrizione, che decorre anche nei confronti del minore, come si desume dall’art. 2942, comma 1, n. 1), cod. civ. Il genitore può accettare l’eredità del de cuius, per conto e nell’interesse del minore chiamato all’eredità, solo ed esclusivamente nella forma dell’accettazione con beneficio di inventario. Non sono ammesse altre forme di accettazione nel caso in cui il chiamato sia un minore, ovvero un incapace. L’art. 471 cod. civ., che stabilisce che i minori e gli interdetti (tutti soggetti incapaci di agire) devono accettare l’eredità con beneficio di inventario è una norma di ordine pubblico, “ in quanto risponde all’interesse generale di non esporre il minore o l’incapace al rischio di depauperamento del proprio patrimonio a causa di debiti altrui ”. Il chiamato all’eredità che accetta con beneficio di inventario, risponde dei debiti ereditari, solo nei limiti dell’attivo del patrimonio ereditario, quindi solo con i beni ereditari e non anche con i beni propri. L’art. 484 cod. civ. dispone che l’accettazione beneficiata si fa attraverso una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni e trascritta presso il registro immobiliare. La norma sopra citata specifica altresì che l’accettazione, deve essere seguita o preceduta dall’inventario, da farsi secondo le forme imposte dagli articoli 769 e segg. c.p.c. L’accettazione con beneficio di inventario, dunque, richiede che sia redatto l’inventario dei beni che compongono tutto il patrimonio ereditario. La redazione dell’inventario dice la Cassazione risponde ad una logica interna e ad una esigenza di chiarezza dei rapporti giuridici, in quanto la stessa separazione patrimoniale tra beni propri e beni ereditati presuppone, per poter operare, l’identificazione materiale di questi ultimi, al fine di evitare qualsiasi incertezza. Ora, supponiamo che il genitore abbia presentato il ricorso al Giudice Tutelare per ottenere l’autorizzazione all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, per conto e nell’interesse del proprio figlio minore e che, ottenuta l’autorizzazione, abbia compiuto nelle forme prescritte dalla legge l’accettazione medesima, cosa accade se il genitore non redige l’inventario dei beni ereditari? La Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito con la sentenza sopra citata, che, qualora il genitore non abbia redatto l’inventario dei beni ereditari, il minore già erede in forza dell’accettazione beneficiata compiuta dal proprio genitore, entro un anno dal compimento della maggiore età, possa lui stesso redigere l’inventario de quo. Attenzione, perché qualora l’erede non facesse l’inventario dei beni ereditari, entro il termine sopra specificato, diventerebbe erede puro e semplice, ossia si troverebbe a rispondere dei debiti ereditari non solo con l’attivo del patrimonio ereditario, ma con tutti i suoi beni compresi quelli personali presenti e futuri. La Cassazione sempre nella sentenza predetta, ha ribadito altresì che, in forza del principio semel heres semper heres , il minore, una volta divenuto erede in forza dell’accettazione compiuta dal proprio genitore, non possa più, entro un anno dal compimento della maggiore età, rinunciare all’eredità: “ la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età .” Dunque, prima dell’accettazione con beneficio di inventario, il minore è un semplice chiamato all’eredità; è infatti solo l’accettazione con beneficio di inventario, che fa acquisire allo stesso la qualità di erede. In conclusione, il minore, divenuto erede grazie all’accettazione con beneficio di inventario espressa dal genitore, entro un anno dal compimento della maggiore può solo redigere l’inventario (se a ciò non ha già provveduto il genitore) e questo ai fini di avvantaggiarsi dell’accettazione beneficiata e non anche rinunciare all’eredità del defunto. Avv. Sabrina Mellini