La vendita di un prodotto “aliud pro alio”
La vendita di un prodotto cd aliud pro alio datum, che si ha, nella sua accezione più letterale del termine, ogni qual volta venga consegnato da un venditore ad un compratore un bene completamente diverso rispetto a quello pattuito.
La diversità in questo ambito ha un significato che è da intendere nell’accezione più ampia possibile, tale da incidere sulla natura, sull’individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene, al punto da farlo difettare delle qualità necessarie ad assolvere alla sua naturale funzione economico-sociale. Infatti, è configurabile la consegna di “aliud pro alio” non solo quando l’oggetto consegnato sia completamente difforme rispetto a quello contrattato, appartenendo ad un genere del tutto diverso, ma anche quando sia del tutto mancante delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, o abbia difetti che lo rendano inservibile (Cass Sent n. 10045/2018).
Infatti, la pacifica giurisprudenza sostiene che “in tema di compravendita, i vizi redibitori e la mancanza di qualità, le cui azioni sono soggette ai termini di prescrizione e decadenza ex art. 1495 c.c., si distinguono dall'ipotesi di consegna di "aliud pro alio", che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini predetti, e che ricorre quando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente da quello posto a base della decisione del compratore di effettuare l'acquisto, oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto” (Cass Sent n. 1092/2007; Cass Sent n. 2313/2016).
Svariati sono stati i casi affrontati dai Tribunali e dalla Corte di cassazione in tema di aliud pro alio datum: si pensi, ad esempio alla cessione di un'opera d'arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato l'autore, ipotesi che aveva legittimato l'acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 cc (Cass. Sent n. 17995/2008); si pensi ancora alla vendita di case non abitabili o comunque prive dei requisiti di abitabilità (Cass. Sent n. 8880/2000); oppure ancora alla vendita di macchinari con numero di telaio contraffatto (Cass. Sent n. 7561/2006).
Colui che ritenga di aver acquistato un prodotto affetto da questo particolare vizio potrà senza dubbio citare in giudizio il venditore ai sensi dell’art. 1453 cc chiedendo, a sua scelta, o che questi adempia correttamente al contratto (e quindi che gli consegni un bene conforme a quanto pattuito) oppure la risoluzione del contratto, sempre fatta salva la possibilità di domandare il risarcimento del danno qualora ne sussistano i presupposti.
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