In buona sostanza, la nuova disposizione normativa obbliga il creditore procedente ad un duplice onere che precedentemente non aveva, ovvero:
La modifica all’art. 543 co. 5 cpc mira ad agevolare la posizione del terzo pignorato, avvisandolo tempestivamente della prosecuzione o meno della procedura esecutiva, eliminando il suo dovere di accantonare le somme pignorate in mancanza della notifica dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo dell’atto di pignoramento.
Infatti, prima della riforma, il terzo pignorato non veniva mai avvisato dell’iscrizione a ruolo del pignoramento; quindi, si ritrovava frequentemente nella situazione di mettere da parte le somme pignorate senza sapere se e quando svincolarle nei casi in cui la procedura esecutiva non veniva portata avanti da parte del creditore procedente.
Vale la pena sottolineare che la sanzione prevista nel caso in cui il creditore non sia in grado di perfezionare le notifiche dell’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo nei confronti del debitore e del terzo pignorato e a depositare tali avvisi nel fascicolo dell’esecuzione prima della data dell’udienza, consiste nella inefficacia del pignoramento presso terzi e, di conseguenza, nell’improcedibilità dell’espropriazione forzata.
Come si può facilmente intuire, i nuovi oneri previsti a carico del creditore, contrariamente allo scopo che il legislatore si era proposto ovvero di perseguire una maggiore efficienza del processo civile, purtroppo si tradurranno, al contrario, in una dilatazione dei tempi processuali in quanto i creditori, per non vanificare l’intera procedura esecutiva, saranno costretti a fissare le udienze di comparizione in un lasso di tempo ben più ampio rispetto a quello minimo di dieci giorni dal perfezionarsi della notificazione dell’atto di pignoramento (previsto dall’art. 543 co. 2 cpc).
Non solo, l’introduzione della novità dell’onere di avvisare sia il debitore esecutato che il terzo pignorato dell’avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, si tradurrà inevitabilmente in un aumento dei costi a carico del creditore istante, il quale dovrà versare nelle casse dell’UNEP (Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti) territorialmente competente anche le spese di notifica correlate a detto ulteriore incombente.
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