che sussistano effettive esigenze economiche e organizzative, tali da far venire meno l’esigenza di un dipendete a tempo pieno;
che vi sia stata una concreta proposta scritta al dipendente, finalizzata alla salvaguardia del rapporto di lavoro e alla prosecuzione dello stesso;
che la riduzione dell’orario di lavoro e il licenziamento siano intimamente connesse, dunque persista una situazione di esubero per impossibilità del datore di mantenere determinati livelli di organico.
Si può quindi concludere che, se il datore di lavoro assolve al rigido onere che gli impone di provare l’impossibilità di adottare soluzioni alternative, può legittimamente licenziale il lavoratore che si rifiuta di effettuare il passaggio dall’orario di lavoro full-time a quello part-time.
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